DIRETTIVA SULLE ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Numero di protocollo: 
2780
Data di emissione: 
07/04/2017

Città della Pieve, 07 aprile 2017 - A tutto il PERSONALE DOCENTE e ATA
Prot. n° 2780/C1-C4 - Al DIRETTORE S.G.A.
Circ. n° 346/16-17 - Al sito WEB
dell’I.I.S. “I. Calvino” Città della Pieve

 

OGGETTO: DIRETTIVA SULLE ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Con la presente circolare, consultabile anche sul sito web della nostra istituzione scolastica, si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze.
ASSENZA PER MALATTIA
Le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni  – da cui la presente direttiva trae indicazioni – derivano dal combinato disposto del CCNL del 29/11/07 e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e come modificato dai relativi articoli del D.L.vo  27 ottobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari esplicative richiamate  nella  recente  Circolare  della  Funzione  Pubblica  del  19 luglio 2010 n. 8, relativa alle “Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti”.
Modalità di comunicazione dell’assenza
• Personale Docente
La comunicazione dell’assenza per malattia o la  proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all’ufficio di segreteria al mattino,  ENTRO  LE ORE 08:00 a prescindere dal turno di servizio. È necessario che l’ufficio sia informato per tempo dell’assenza, per essere messo in condizione  di procedere alle sostituzioni.  La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata. Appena possibile si deve poi fornire il numero di protocollo della certificazione medica. Il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di  un solo giorno. Nel caso di richiesta di prolungamento dell’assenza, informare l’Ufficio prima della scadenza dei giorni richiesti.
• Personale A.T.A.
La comunicazione dell’assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere  effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all’ufficio di segreteria al mattino  ENTRO LE  ORE 08:00 a prescindere dal turno di servizio . È necessario che l’ufficio sia  informato per tempo dell’assenza, per essere messo  in condizione di procedere alle sostituzioni.  La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata. Appena possibile si deve poi fornire il numero di protocollo della certificazione medica.  Il personale deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario la  comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno. Nel caso di richiesta di  prolungamento dell’assenza, informare l’Ufficio prima della scadenza dei giorni richiesti.
Visita fiscale: reperibilità e controllo    
Questa Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l’obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato all’Amministrazione. Le  fasce  di reperibilità  dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. A tal fine, il  lavoratore deve fornire all’Amministrazione l’esatto  domicilio.  Qualora  il  dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all’ufficio di segreteria;  diversamente, nel  caso  di  irreperibilità, la responsabilità dell’assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata. Il dipendente, invero, che ne abbia necessità (per visite mediche, accertamenti sanitari o per altri giustificati motivi) ha l’obbligo di comunicare alla scuola la diversa fascia di reperibilità;  la scuola, a sua volta, tempestivamente la comunicherà all’ASL.  Onde evitare  spiacevoli conseguenze,  ogni  dipendente deve avere apposto il proprio cognome e nome sia sul citofono della propria abitazione che sulla cassetta delle lettere.
ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
Sono ricondotte ad assenza per malattia le assenze dovute all’effettuazione di visite specialistiche. Il TAR del Lazio, con sentenza n. 5714 del 17/04/2015, ha annullato la circolare n 2/2014 della Funzione Pubblica. Dando seguito alla nota MIUR n.7457 del 6 maggio 2015, nelle more della rivisitazione della disciplina e di ulteriori chiarimenti da parte della F.P., le assenze per visite mediche specialistiche, terapie e prestazioni specialistiche ed esami diagnostici devono essere ricondotte a quanto prescritto dal comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.Lgs. n. 165del 30 marzo 2001 che recita: “5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (il permesso è giustificato) mediante la presentazione di attestazione (anche in ordine all'orario)” rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica).  “L’attestazione  di  presenza  è  consegnata  al  dipendente  per  il  successivo  inoltro  all'amministrazione  di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura  del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato pdf dell'attestazione.”   Nell'attestazione deve risultare “la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. L'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e pertanto non deve recare l'indicazione della diagnosi, così come non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.” “Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questi casi il medico (…) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa) Il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.”  Nel  caso  in  cui  il  dipendente  soffra  di  una  determinata  patologia  “che  richieda  la  necessità  di  sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, può essere sufficiente anche un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico stesso. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno seguire le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate.”   “L'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000. In tal caso, le amministrazioni dovranno richiedere  dichiarazioni dettagliate e circostanziate, nonché attivare i necessari  controlli sul loro contenuto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria e penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci.”
ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI
Modalità di comunicazione/domanda e relativa  documentazione   
I permessi retribuiti – per motivi personali/famiglia, studio, etc. –  vanno usufruiti a domanda da indirizzare alla scrivente. I suddetti  permessi  devono  essere documentati, subito  dopo  la  loro   fruizione,  anche  mediante autocertificazione,  come previsto dal CCNL  vigente (art.  15,  c. 2 CCNL  2006-09), in maniera circostanziata, indicando tutti gli elementi utili atti a consentire eventuale verifica e controllo da parte dell’Amministrazione. In merito, pertanto, sarà  richiesto  di  completare  la  documentazione, laddove risultasse  incompleta,  entro  termini  perentori,  oltre i  quali  –  in caso di persistenza di documentazione incompleta – si considererà l’assenza  come  ingiustificata, con le conseguenze del caso. Per ovvie ragioni di carattere organizzativo, si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito  con almeno tre giorni   d’anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s’intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire  carattere di eccezionalità  per le ragioni su espresse e deve essere anch’essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale e secondo quanto indicato ai punti precedenti.
Qualora il dipendente necessiti di fruire di un giorno di permesso retribuito nella stessa giornata, le modalità di comunicazione sono le stesse con le quali si  comunica l’assenza per malattia, ovvero: entro le ore  08:00, a prescindere dal turno di servizio, presso gli uffici di segreteria.  Per  questa  tipologia  di  assenza  il  personale  docente  può  utilizzare,  oltre  ai  tre  giorni  per  anno scolastico previsti dal contratto, i 6 giorni di ferie fruibili durante l’attività didattica, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 del CCNL 06/09,  purché i motivi familiari siano debitamente  documentati  anche mediante  autocertificazione.  Si  precisa  che  i  6  giorni  di  cui  all’art. 13/9 rimangono sempre e comunque delle “ferie”, pertanto, qualora fossero fruite come “permesso per motivi familiari o personali”, saranno comunque scalati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti.
ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92 
La  Circ.13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, ultimo comma,  art.   7, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, recita: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale  del mese, al  fine di consentire la  migliore  organizzazione dell'attività  amministrativa”.  Pertanto, si invita il personale interessato a  produrre  pianificazioni   mensili di fruizione dei  permessi  ovvero, in alternativa, a  comunicarne la relativa fruizione  con  congruo  anticipo  (almeno  5  giorni  prima),  fermo  restando  la  possibilità,  da  parte  del dipendente, di modificare la giornata programmata in precedenza  per  la  fruizione  del  permesso  per  garantire un’adeguata assistenza  al disabile .
Si ricorda, con l’occasione, il contenuto dell’art.15, co.6, del CCNL 2006/09, in base al quale i permessi di cui all’art.33  della ex  L.104/92  devono  essere fruiti  dai  docenti  possibilmente  in giornate non ricorrenti.
ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI
Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione  
I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 151/2001, riprese dall’art. 12 del CCNL 2006-2009.  Anche per  i congedi  parentali  vale  lo stesso sistema  di  comunicazione  indicato  per  le  assenze illustrate in precedenza, qualora si tratti di congedi per malattia del figlio ai sensi dell’art. 47 del D.L.vo n. 151/2001.  Per fruire dei congedi di cui al punto precedente, il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.  Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell’art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, si rammenta che la domanda va inoltrata, di norma, cinque  giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali è consentito inoltrare la domanda, come indicato  al  comma  8  dell’art.  12 del  CCNL  2006 -2009,  entro  le quarantotto ore antecedenti l’inizio del periodo di congedo.
ASSENZA PER FERIE
Modalità di fruizione e relativa documentazione    
Le ferie debbono essere richieste da tutto il personale, docente ed ATA, al Dirigente scolastico che ne autorizza  la fruizione,  valutate  le esigenze  di funzionamento  dell’istituzione  scolastica,  e ne motiva per iscritto l’eventuale diniego. La richiesta deve essere prodotta almeno 5 giorni prima. Per quanto concerne il personale DOCENTE, è previsto che usufruisca di n. 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, purché sia possibile sostituire il docente con altro in servizio nella stessa sede e non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’istituzione scolastica, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. 
Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l’attività didattica è subordinata alle esigenze di servizio  e  rappresenta, pertanto,  un  evento  eccezionale, per necessità inderogabili  e improrogabili;  la richiesta, prima di essere inoltrata alla scrivente, deve essere preventivamente autorizzata dal DSGA.
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il personale beneficiario delle 150 ore per il diritto allo studio può utilizzare le stesse per la partecipazione alle attività didattiche e/o per sostenere esami che si svolgano durante l’orario di lavoro Il personale interessato è tenuto a presentare la certificazione relativa all’iscrizione, alla frequenza e agli esami sostenuti al dirigente.
PERMESSI BREVI
A  tutto  il  personale  in  servizio  sono  concessi,  per esigenze  personali  e  compatibilmente  con  le  esigenze  di servizio,  permessi  brevi  di  durata non  superiore alla  metà dell’orario  giornaliero,  per un complessivo  di  ore corrispondente all’orario settimanale di insegnamento per i docenti e a 36 ore per anno scolastico per gli ATA. Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. La richiesta  deve essere presentata in segreteria preventivamente . Nei casi di mancato recupero imputabili al dipendente, l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio.
ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI
La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali) da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione.  Al  fine  di  consentire  allo  scrivente  la  valutazione  del  caso,  l’eventuale  richiesta  di  assenza/esonero dall’attività collegiale deve essere presentata  al massimo  entro le ore 12:00  del giorno in cui è previsto l’impegno.
RITARDI OCCASIONALI
In caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, il personale docente è TENUTO ad avvisare immediatamente i collaboratori del DS, per consentire l’organizzazione delle vigilanza
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Alla  luce  di  tutto  quanto  sopra  esposto, il  personale  tutto  è  invitato  ad attenersi  scrupolosamente alle suddette disposizioni per rendere agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza.
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio nel sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luongo

AllegatoDimensione
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